top of page

Poteri reali e mandato ai sindaci

Paolo Cugini

Aggiornamento: 12 ore fa

Riceviamo e pubblichiamo


Ho molto apprezzato l’intervento sulla querelle dei "tre mandati" di Mercedes Bresso su la Porta di Vetro[1] e, soprattutto, il suo tentativo di ricondurci alla sostanza delle questioni, evitando come spesso accade alla politica di propaganda di falsificare nomi e fatti (si veda il falso titolo di governatori attribuito ai Presidenti di Regione, che viene sostanziato dai media e, purtroppo, anche dall'informazione pubblica che per prima dovrebbe riconoscere la Costituzione).

Dal mio osservatorio di ex sindaco di un comune del Torinese (Gassino, poco meno di 10mila abitanti), ruolo ricoperto dal 2014 al 2024, provo a concentrarmi sul mandato dei primi cittadini. Questi, come ricorda Mercedes Bresso, sono stati limitati dai partiti soprattutto per timore che gli esponenti nazionali scelti dalle segreterie a livello centrale potessero essere oscurati dalla loro popolarità; infatti, sono sempre scelti direttamente dal voto degli elettori e sono abituati a dover rendere conto ai cittadini del proprio operato in modo più diretto.

Ci sono però anche alcune questioni sostanziali e formali che a mio parere dovrebbero metterci in guardia dall’estensione senza limiti dei mandati elettorali. Una, valida per tutti, e non solo in ambito politico, è che l’immobilità per tantissimi anni delle cariche apicali impedisce un benefico ricambio.

Per quanto concerne i Sindaci, va ricordato, inoltre, che l’elezione diretta fu introdotta nei primi anni Novanta partendo dalle grandi città e che all’inizio i mandati pieni consecutivi (4 anni) sono stati al massimo due, per un totale di 8 anni, successivamente poi diventati 10. 

Ai Sindaci dei Comuni sotto i 3mila abitanti è stato concesso il terzo mandato consecutivo dal 2014, limite di popolazione elevato a 5mila nel 2022 e poi a 15mila nel 2024. Sempre nel 2024, sotto i 5mila abitanti è stato abolito il limite dei mandati, anche se rimangono dei rilievi della Corte Costituzionale su questa legge, così come su alcune leggi regionali della Sardegna e del Trentino Alto Adige che abolivano del tutto il limite ai mandati.

Inoltre, la Consulta ha richiamato al rispetto della Costituzione in varie occasioni, e così anche il Consiglio di Stato sottolineando il rischio che la concentrazione del potere in un’unica persona per un tempo eccessivo può creare delle rendite di posizione tali da alterare le elezioni successive “Il limite del terzo mandato è stato inquadrato dalla dottrina come punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva, con effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione”.

Si tratta di rischi molto concreti laddove, orientamento del tutto personale, ad esempio nei Comuni sotto i 5mila abitanti, ove non esistono più limiti ai mandati e contemporaneamente il Sindaco o un componente della Giunta scelto dal Sindaco assumono poteri di gestione, con deroghe annuali che si ripetono per decenni. Lo Stato e le Regioni dovrebbero sottrarsi alla logica di legiferare ad abundantiam, a volte in modo convulso, e dotare invece i Sindaci di poteri limitati, ma chiari ed effettivamente esercitabili, con persone, mezzi e funzioni adeguati alle loro dimensioni.

 

Paolo Cugini


Note

46 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Kommentare


L'associazione

Montagne

Approfondisci la 

nostra storia

#laportadivetro

Posts Archive

ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER

Thanks for submitting!

bottom of page